Art. 1.

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, dopo le parole: «i dirigenti generali» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti superiori»;

          b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato, al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico di dirigente generale di livello C, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica».